Art. 9.
(Norme transitorie).

      1. Le licenze di noleggio di autovettura con conducente rilasciate dalle amministrazioni comunali prima che le regioni abbiano provveduto ad approvare le nuove disposizioni in materia, sulla base degli elementi di tutela previsti dalla presente legge, conservano la loro efficacia. Le regioni emettono, in sostituzione, le autorizzazioni di cui all'articolo 5.
      2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le licenze di noleggio di cui al comma 1 non possono essere cedute se non a imprese o a ditte che siano in possesso dei requisiti e delle condizioni necessari per l'acquisizione delle nuove autorizzazioni ai sensi della medesima legge.
      3. Le imprese o le ditte che, alla data di entrata in vigore della presente legge,

 

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svolgono attività di noleggio di autovetture con conducente e che sono iscritte alla CCIAA da almeno due anni, sono esentate dall'esame di idoneità. Le regioni rilasciano le relative autorizzazioni ai sensi del presente comma.